Separati- divorziati durante la pandemia. Quali tutele?


Viviamo sulla nostra pelle l’emergenza Coronavirus, combattuta con le c.d. “misure di contenimento” che hanno imposto, tra le varie limitazioni, la chiusura degli esercizi commerciali dediti allo svolgimento di attività ritenute non essenziali.

In questa situazione ed in virtù del preminente diritto alla salute, lavoratori autonomi, commercianti ed altre categorie lavorative hanno dovuto interrompere le proprie attività, con immediato e conseguente grave pregiudizio economico- reddituale.
Tra i più penalizzati vi rientrano, inevitabilmente, coloro che essendo separati e/o divorziati potrebbero avere gravi difficoltà nel corrispondere il contributo mensile al mantenimento dei figli e/o in favore del coniuge.

Quali tutele?
Occorre premettere, in primo luogo, che l’obbligo al mantenimento rimane e non può essere in alcun modo derogato, considerato che non vi è stato alcun intervento legislativo in materia.
Tuttavia, gli artt. 1256 e 1258 c.c. disciplinano l’istituto dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
Il coniuge- genitore separato e/o divorziato potrebbe trovarsi, difatti, nella condizione di ritrovarsi in serie difficoltà oppure nella temporanea impossibilità di poter corrispondere l’assegno di mantenimento per causa di forza maggiore, tenuto conto dell’impossibilità oggettiva di adempiere l’obbligazione stabilita a causa della sospensione forzata delle attività lavorative disposta dal Governo.

Anche qui, doverosa premessa: la famiglia è il “luogo” di aggregazione sociale più importante, il primo e l’unico consentito in questo momento, mai derogabile.
Avvalersi della situazione di grave pandemia per tentare di venire meno propri obblighi giuridici e morali appare privo di buon senso e, soprattutto, illegittimo e non consentito.

Nei casi di comprovata, oggettiva e sopravvenuta impossibilità, invece, appaiono legittime e fondate le richieste di rimodulazione del quantum da corrispondere a titolo di mantenimento.
In presenza di prole, i genitori rimangono sempre tenuti al rispetto dei principi di buona fede, lealtà, trasparenza, correttezza nonché, soprattutto, al rapporto di reciproca collaborazione.
Ne consegue la necessità dell’avvio di una tempestiva interlocuzione con l’altra parte al fine di pervenire ad un possibile accordo riguardo la riduzione dell’importo da corrispondere durante la vigenza del periodo di emergenza nazionale.

Lo strumento giuridico stragiudiziale più idoneo appare quello della negoziazione assistita, in grado di emendare le condizioni di separazione o di divorzio, seppure temporaneamente, con tempestività e piena conformità giuridica per quanto concerne la tutela dei minori.
Nelle situazioni di perdurante ed ineliminabile conflitto, invece, l’unico strumento praticabile rimane il ricorso al Tribunale, in via d’urgenza.

Avv. Rocky Gabriel Mariano
Avv. Raffaelita Di Croce
Avv. Gianluca Genovesi
Avv. Viviana Marocco
Avv. Chiara Annecchini

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