Mutuo prima casa e Covid-19, quando è possibile sospendere le rate
Il decreto “Cura Italia”
ha previsto la sospensione dei mutui prima casa fino a 18 mesi anche per
autonomi e liberi professionisti: ecco i requisiti:
I
titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa possono
sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di
specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere
negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
REQUISITI
SOGGETTIVI:
PER TITOLARI DI
RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO:
-
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
-
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
-
cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza
commerciale o di agenzia;
-
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non
inferiore all’80 per cento;
-
sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di
almeno 30 giorni;
PER LAVORATORI
AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI:
▪
CAUSA: calo quantitativo di fatturato in conseguenza della chiusura o
della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni
adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
▪
SOGLIA: calo di oltre ⅓ rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del
2019 (ad esempio fatturato ultimo trimestre del 2019 pari a €10.000 x 33% = €
3.333, il calo deve essere maggiore di € 3.333);
▪
FATTURATO DI RIFERIMENTO: fatturato registratosi in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente
tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020. Per cui:
a) Si fanno decorrere tre mesi dal 21
febbraio: aspetto almeno il 21 maggio 2020, verifico se il calo (ad esempio €
4.000) del fatturato di questi tre mesi è maggiore alla soglia. Se il calo è
superiore alla soglia procedo con la richiesta;
b) Non si fanno decorrere tre mesi
dal 21 febbraio: ad esempio, in data odierna verifico se il calo (ad esempio
4.000) del fatturato dal 21 febbraio 2020 ad oggi è superiore alla soglia. Se
superiore procedo con la richiesta.
REQUISITI
OGGETTIVI:
1-
mutuo contratto non superiore a € 250.000;
2-
Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della
presentazione della domanda;
3-
L'immobile ad uso abitativo deve non deve rientrare nelle categorie catastali
A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di
lusso;
4-
E’ ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel
pagamento delle relative rate, purché il
ritardo non superi i 90 giorni consecutivi;
E
SE HO UN MUTUO COINTESTATO?
L’accesso
al Fondo di solidarietà è limitato al verificarsi dei suddetti presupposti,
anche con riguardo a uno soltanto dei mutuatari, nel caso di mutui cointestati.
LA MISURA PREVISTA:
1-
sospensione della quota capitale;
2-
riduzione del 50% degli interessi per il periodo di sospensione.
COME FARE RICHIESTA
La
domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca utilizzando
la modulistica reperibile sul sito del Dipartimento del Tesoro nell’apposita
sezione e, per i lavoratori autonomi e professionisti, autocertificando ex
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 il presupposto del calo di fatturato.
Per
accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto
della prima casa è necessario produrre l’Isee?
No,
viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha
deciso di escludere temporaneamente l’Isee per l’accesso al Fondo.
Dm studio legale consiglia:
E’
necessario fare attenzione alla reale convenienza della moratoria.
Per
la durata della sospensione, infatti, il fondo pagherà alle banche, al posto
dei mutuatari, solo il 50 per cento della quota dei mancati interessi maturati
sulle rate non versate. Il restante 50 per cento degli interessi maturati
durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento.
Proprio
per questo motivo la scelta promossa dal “Cura Italia” potrebbe precludere la
possibilità di surrogare il mutuo, non solo nel periodo di sospensione, ma
anche in futuro. Ovvero, sarebbe impossibile per il cittadino trasferire il
mutuo ipotecario da una banca ad un’altra (operazione che generalmente ha lo
scopo per il mutuatario di concordare condizioni a lui più favorevoli).
In
passato, infatti, ci sono stati istituti di credito che hanno negato la surroga
a chi anni prima aveva fatto ricorso al Fondo di solidarietà per la
sospensione delle rate.
Il
consiglio, quindi, è quello di attendere e valutare con attenzione se l’opzione
di congelare il mutuo sia davvero necessaria.
Un’alternativa
potrebbe essere aspettare che termini il periodo di criticità per poi optare
per una surroga o una rinegoziazione, se necessario allungando il piano di
ammortamento.
Avv. Gianluca Genovesi
Avv. Rocky Gabriel
Mariano
Avv. Raffaelita Di Croce
Avv. Viviana Marocco
Avv. Chiara Annecchini
Mail: infodmstudiolegale@gmail.com
Avv. Raffaelita Di Croce
Avv. Viviana Marocco
Avv. Chiara Annecchini
Mail: infodmstudiolegale@gmail.com
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