Locazioni commerciali e Covid-19: cosa sapere
A fronte dell'emergenza “Coronavirus” il Governo, con il D.P.C.M. 8 Marzo 2020, e successivamente con ulteriori Decreti Ministeriali, ha dovuto approntare delle misure drasticamente restrittive a discapito, in particolare, delle attività commerciali ritenute NON essenziali, imponendo ad esse la totale chiusura sino a nuova disposizione e per tutto il tempo necessario e far rientrare l'emergenza.
Gli effetti negativi e le ricadute sulle attività
commerciali sono ingenti: in particolare ciò che si sta verificando a cascata è
la riduzione di fatturato e di liquidità. Ciò spinge le aziende a cercare di
contenere le perdite tagliando le voci di spesa più gravose tra le quali non
possono che esserci i canoni di affitto.
A tutela dei conduttori, si offrono i seguenti spunti
normativi:
ART. 1256 CODICE
CIVILE - IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA DELL’ADEMPIMENTO E RITARDO INCOLPEVOLE DEL
CONDUTTORE NEL PAGAMENTO DEI CANONI
Nonostante la perdurante situazione emergenziale, il
conduttore potrebbe essere interessato alla continuazione del rapporto
contrattuale di affitto.
Ai sensi dell’art. 1256 c.c., comma 2, “se
l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è
responsabile del ritardo nell'adempimento”.
In tal caso, al sopraggiungere di una causa di “forza
maggiore” che rende temporaneamente impossibile l’esecuzione del contratto,
il conduttore sarebbe giustificato a ritardare l’adempimento della propria
obbligazione contrattuale.
Pertanto, nella vigenza dell’emergenza sanitaria, il
ritardo nel pagamento dei canoni escluderebbe la responsabilità in capo al
conduttore il quale, tuttavia, cessata la crisi, sarà tenuto a
corrispondere i canoni non versati, senza però incorrere al pagamento degli
interessi.
ART. 1467 CODICE
CIVILE - RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO PER
SOPRAVVENUTA ECCESSIVA ONEROSITÀ
L’art. 1467 c.c., ultimo comma, prevede che in presenza di
eventi che rendano eccessivamente oneroso il contratto sottoscritto e
sproporzionatamente gravoso l’adempimento in capo ad uno dei contraenti, le
parti possono evitare la risoluzione del contratto modificandone le condizioni.
Il locatore potrà essere invitato a rinegoziare,
temporaneamente o definitivamente il contratto di locazione, fino al perdurare
della crisi economica.
In caso di accettazione si dovrà procedere alla
registrazione della modifica contrattuale, anche al fine di una riduzione delle
imposte a carico del locatore.
ART. 27 LEGGE 27
LUGLIO 1978 N. 392 - IL RECESSO DEL CONDUTTORE PER GRAVI MOTIVI
Il sopravvenire di gravi motivi legittimerebbe
esclusivamente l’esercizio del diritto di recesso, per le locazioni di immobili
per uso diverso da quello abitativo.
Difatti, “indipendentemente dalle previsioni
contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in
qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da
comunicarsi con lettera raccomandata”.
A tutt’oggi non ci sono pronunce di legittimità in tema di
Covid-19; tuttavia la gravità della motivazione eccepita potrebbe avere caratteri
di oggettività, oltre che dell’imprevedibilità e sopravvenienza, tali da
rendere oltremodo gravosa per il conduttore la prosecuzione del rapporto
locativo.
ART. 1467 CODICE
CIVILE - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA
L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del
Covid-19 rende senza dubbio maggiormente più onerosa la prestazione
contrattuale a carico del conduttore.
Appare opportuno chiarire che nell’ordinamento italiano non vi è
una specifica norma ed una precisa, univoca e condivisa definizione di forza
maggiore.
Secondo dottrina e giurisprudenza, vi è forza maggiore in caso di
eventi naturali e umani- calamità naturali, terremoti, uragani, sommosse,
guerre, scioperi nazionali, incendi, o altro evento comunque imprevedibile-
che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono dominabili e
quindi fuori dal controllo delle parti.
L’ art. 1467 c.c. prevede
che “se la prestazione di una delle parti è divenuta
eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e
imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la
risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo
1458 c.c.”.
In altri termini, per richiedere la risoluzione del
contratto deve sussistere un forte squilibrio tra le reciproche prestazioni tra
conduttore e locatore.
A sostegno del conduttore…
Nel Decreto 18 del 17 marzo 2020 emanato dal Governo è
previsto un credito di imposta del 60% riconosciuto
a tutti i conduttori che hanno dovuto interrompere l’attività a causa
dell’emergenza Covid- 19.
Per beneficiare della compensazione sarà
necessario indicare sull'F24 recante
codice tributo 6914 "Credito di imposta canoni di
locazione botteghe e negozi - articolo 65 del D.L. 18 del 17 marzo 2020"
per il canone del mese di marzo 2020.
Dm studio legale consiglia:
Gli operatori commerciali in difficoltà nell’adempiere
con regolarità e puntualità le proprie obbligazioni contrattuali comunichino
alla controparte le difficoltà sopravvenute, in modo da dimostrare buona fede e
trasparenza ed al fine di poter negoziare soluzioni alternative da
sottoscrivere mediante accordi modificativi degli accordi originari.
Per eventuali
chiarimenti ed ulteriori informazioni non esitate e contattarci ai nostri
recapiti.
Mi
raccomando, state a casa!
Avv. Rocky Gabriel Mariano
Avv. Raffaelita Di Croce
Avv. Gianluca Genovesi
Avv. Viviana Marocco
Avv. Chiara Annecchini
Mail: infodmstudiolegale@gmail.com
Avv. Rocky Gabriel Mariano
Avv. Raffaelita Di Croce
Avv. Gianluca Genovesi
Avv. Viviana Marocco
Avv. Chiara Annecchini
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